Chiarimenti del Ministero della Salute sul congelamento dei prodotti alimentari

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Chiarimenti del Ministero della Salute sul congelamento dei prodotti alimentari in uno stabilimento diverso da quello di produzione NOTA MINISTERO SALUTE 35791-P- 19/09/2016

Chiarimenti del Ministero della Salute sul congelamento dei prodotti alimentari in uno stabilimento diverso da quello di produzione

NOTA MINISTERO SALUTE 35791-P- 19/09/2016   

Fino ad alcuni mesi or sono , gli stabilimenti di produzione che decidevano di far congelare i propri prodotti all’ esterno,  erano costretti a navigare nelle  pericolose acque  dell’interpretazione legislativa , per tutti gli interrogativi che emergevano relativamente a PROCEDURE DI CONGELAMENTO , TEMPI DA RISPETTARE, ETICHETTATURA , RESPONABILITA’  degli operatori  .

A  seguito di un’ interrogazione ufficiale presentata al Ministero della Salute, nel settembre del 2016 , con una  apposita  nota ( NOTA MINISTERO SALUTE 35791-P- 19/09/2016 , sono stati affrontati e risolti in maniera completa ed esaustiva tutti i problemi esposti, dando agli operatori del settore precise regola da applicare e rispettare

Prerequisito essenziale quando uno stabilimento di produzione decide di far congelare i propri prodotti presso un deposito frigorifero conto terzi, occorre che venga stipulato un ACCORDO SCRITTO  tra il produttore stesso ed il fornitore del servizio di congelazione in cui vengano formalizzati i seguenti punti:

  • il produttore appone il marchio di identificazione del proprio stabilimento in etichetta , condividendo così la responsabilità anche sulle operazioni di congelamento e stoccaggio che verranno effettuate presso il frigorifero
  • viene stabilito il tempo di trasporto del prodotto dallo stabilimento di produzione al deposito frigorifero, tenendo conto che dal momento della macellazione o del confezionamento , non devono esserci indebiti ritardi , indicativamente non dovrebbero mai trascorrere più di tre giorni lavorativi

L’aspetto  innovativo di maggiore importanza, che agevola produttore e terzista , scongiurando l’insorgere di errori , è indubbiamente il fatto che  il prodotto in uscita dallo stabilimento di produzione e destinato al congelamento , PUO’ ESSERE GIA’ ETICHETTATO DAL PRODUTTORE , CON L’INDICAZIONE DELLO STATO FISICO DI CONGELATO, sebbene l’operazione non sia stata ancora effettuata, e recare, ove previsto, l’indicazione della data di congelamento concordata con il responsabile del deposito frigorifero  ( ciò non è però  applicabile ai molluschi bivalvi vivi )

  • Sul prodotto dovrà figurare il marchio di identificazione dello stabilimento che ha proceduto al confezionamento , all’ interno del bollo ovale CEE , e l’indicazione congelato presso , con il numero di riconoscimento del frigorifero ( fuori dall’ ovale) ; deve essere inoltre riportato il termine minimo di conservazione del prodotto congelato nonché le condizioni ed i tempi di utilizzo dopo lo scongelamento; per le carni, le preparazioni di carne e per i prodotti non trasformati a base di pesce è necessaria anche la data del primo congelamento.
  • Una volta arrivato a destinazione nel deposito frigorifero, il prodotto già confezionato dal produttore , dev’essere introdotto nel tunnel di congelamento al più presto , senza subire alcuna manipolazione , nessuna etichetta deve essere rimossa dalle singole confezioni ;
  • Durante il trasferimento dallo stabilimento di produzione al deposito frigorifero, il prodotto deve essere contenuto in un grande imballaggio o comunque su un pallet sul quale sia chiaramente riportata l’indicazione “PRODOTTO DESTINATO AL CONGELAMENTO IN ALTRO STABILIMENTO  NON COMMERCIALIZZABILE TAL QUALE “

Stessa indicazione deve inoltre comparire sul documento di trasporto  ; relativamente alle carni fresche il veicolo deve essere frigorifero e deve essere garantita la refrigerazione durante il trasporto; per le altre tipologie di alimento e per brevi tragitti possono essere consentiti mezzi di trasporto coibentati purché il produttore stabilisca la temperatura di mantenimento e la stessa sia rispettata durante il trasporto e comunque sia indicata nell’accordo con il  gestore del deposito frigorifero;

  • Nel deposito frigorifero le movimentazione della merce devono essere mantenute puntualmente su un registro di carico e scarico dal quale sia possibile rilevare:
  • il lotto di produzione
  • la data di arrivo del prodotto
  • la data di congelamento, riportata in etichetta dal produttore, laddove previsto, o comunque quella di congelamento concordata
  • la data di effettiva introduzione nel tunnel di congelamento, che, per quanto possibile dovrebbero corrispondere;
  • Dopo il congelamento, ed un eventuale periodo di stoccaggio , il prodotto può ritornare allo stabilimento di produzione purché questo disponga di celle per il mantenimento del prodotto congelato o diversamente può essere immesso direttamente  in commercializzazione sempre nel rispetto della catena del freddo in spedizione dal deposito frigorifero.

Per quanto concerne l’eventuale esportazione del prodotto congelato, la certificazione può essere rilasciata dal veterinario ufficiale dello stabilimento di produzione laddove il prodotto, dopo il congelamento sia rientrato nello stabilimento di origine.

Nel caso in cui la spedizione sia effettuata direttamente dal deposito verso un Paese terzo, il veterinario dello stabilimento di produzione rilascia un pre-certificato attestante la conformità del prodotto per l’esportazione sulla base del quale il veterinario della ASL competente per il controllo sul deposito frigorifero rilascia la certificazione.

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